PREVIDENZA A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI (Legge 30 marzo 1971 n. 118)

L’invalidità può essere definita come la difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito, che non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro (situazioni che seguono altri percorsi assistenziali).
Per la legge italiana, si considerano invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite di carattere fisico, psichico o sensoriale (anche ad andamento progressivo) che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Concepita come supporto alle persone con menomazione della capacità lavorativa, con il modificarsi delle caratteristiche demografiche della società, ha assunto sempre più anche una connotazione assistenziale.
Pertanto, ai soli fini dell’assistenza sociosanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi civili anche i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Il riconoscimento dell’invalidità civile prende avvio con l’inoltro all’INPS per via telematica del certificato medico introduttivo da parte del medico di medicina generale.
Successivamente il cittadino, utilizzando il codice del certificato medico, inoltra per via telematica la domanda di accertamento sanitario all’INPS (eventualmente tramite un ente di patronato).
Il richiedente verrà quindi convocato per posta presso la sede dell’ASL o dell’INPS per verificare, sulla base delle minorazioni di cui è affetto, il grado di invalidità civile.
La valutazione dell’invalidità viene effettuata dalla Commissione ASL e la ridotta capacità lavorativa viene certificata dal medico INPS.
Le commissioni mediche A.S.L. per l’accertamento dell’invalidità civile sono composte da:
1 Presidente: medico specialista in medicina legale
2 Medici dipendenti o convenzionali con l’ASL
-Specialista medicina del lavoro
-Medico specialista
1 Medico INPS
1 Medico di categoria (designato dalle associazioni di categoria)
1 Segretario
Il grado di invalidità, espresso in percentuale, è determinato in base ad una apposita tabella approvata con DM 5 febbraio 1992 (e successive modifiche).
In alcuni casi il richiedente potrà essere successivamente chiamato per ulteriore valutazione presso una commissione superiore dell’INPS per un ulteriore accertamento.
La conferma e il grado di invalidità riconosciuto verranno comunicati direttamente al richiedente per posta.
Contro il risultato della valutazione finale è possibile fare ricorso in sede tecnico-giudiziario.
La legge considera diverse soglie di invalidità, in corrispondenza delle quali prevede diversi tipi di benefici.


Benefici riconosciuti dalla legge 118

  • 35%: qualifica di invalido civile – prestazioni protesiche e ortopediche
  • 46%: iscrizione nelle liste speciali per l’assunzione obbligatoria al lavoro
  • 51% congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL
  • 67%: esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa)*, tessera regionale di libera circolazione (requisiti di reddito)
  • 74%: invalido parziale – assegno mensile (ove ricorrano i requisiti lavorativi e di reddito) – esenzione tickets sanitari
  • 100%: invalido totale – pensione di inabilità (ove ricorrano i requisiti di reddito)
  • 100% + non autosufficienza e/o impossibilità a deambulare – indennità di accompagnamento
  • Indennità mensile di frequenza: minori affetti da malattie che comportino non autosufficienza

*Per le malattie rare riconosciute, l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria è riconosciuta anche con un codice di esenzione specifico, che per l’HHT è: RG 0100. Per il riconoscimento è necessario richiedere al centro di riferimento HHT un certificato attestante la diagnosi, da esibire poi agli uffici del distretto sanitario di competenza.
In caso di riconoscimento di un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, o della sordità o cecità, per ottenere le prestazioni economiche, l’INPS procede alla verifica dei dati socio-economici e reddituali trasmessi telematicamente dal cittadino.

Livelli di invalidità Importo Limiti di reddito
Pensione invalidi civili totali € 285,66 € 16.814,34
Assegno mensile invalidi civili parziali € 285,66 € 4.906,72
Accompagnamento invalidi civili totali € 517,84 Nessun limite di reddito
Indennità di frequenza minori di 18 anni € 285,66 € 4.906,7

Contribuzione figurativa
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3)
A norma della legge citata, agli invalidi per qualsiasi causa con invalidità superiore al 74 per cento, è consentito richiedere due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro prestato presso pubbliche amministrazioni, aziende private, cooperative-lavoro, fino al limite massimo di cinque anni, utile ai fini dell’anzianità contributiva.

Considerazioni finali e consigli d’uso
La tabella utilizzata per determinare il grado di invalidità comprende solo una parte di situazioni patologiche standard.
La percentuale di invalidità delle malattie o situazioni morbose non elencate viene dedotto per assimilazione.
È bene precisare che ai fini della valutazione vengono considerate solo le condizioni oggettive, consolidate e permanenti.
Non necessariamente i membri della commissione conoscono le malattie rare e le loro effettive limitazioni sul piano delle attività quotidiane.
Per questo motivo è bene dotarsi di una congrua documentazione, presentando referti clinici ma anche lettere di dimissioni ospedaliere, relazioni cliniche, indicazioni rilasciare dagli specialisti.
Nel caso particolare delle malattie rare è bene presentare una relazione clinica rilasciata da uno dei Centri Regionali di Riferimento per la malattia rara, che dettagli il tipo e l’entità delle manifestazioni della malattia (senza però entrare in un pre-giudizio valutativo).
Durante la visita di accertamento è anche possibile farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
Riferimenti:
INPS
www.handylex.org